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Bonus Formazione 4.0

Anche per l’anno 2020 il Bonus Formazione 4.0 permette alle aziende di aumentare le skill dei dipendenti nell’ambito delle tecnologie dell’industria, recuperando gli incentivi con il credito d’imposta, con qualche modifica rispetto all’anno 2018. Vediamo più da vicino di cosa si tratta.

Perché è utile?

Innanzitutto perché ha apportato alcune migliorie rispetto al Bonus di Formazione 2018, eliminando l’obbligo di accordo con i sindacati e permettendo di sorpassare quello che è stato il principale ostacolo per l’accesso al beneficio fiscale. Ora come allora, questo bonus dà alle aziende la possibilità di investire nella formazione del proprio personale in materie riguardanti le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, le cosiddette “tecnologie abilitanti”, che si possono raggruppare in 9 categorie:

  • Advanced manufacturing solution: robot interconnessi e programmabili
  • Additive manufacturing: uso di stampanti 3D connesse a software di sviluppo digitale
  • Augmented reality: realtà aumentata a supporto dei processi produttivi
  • Simulation: simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi
  • Horizontal/Vertical Integration: integrazione dati lungo tutta la catena del valore
  • Industrial Internet: comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti
  • Cloud: Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti
  • Cybersecurity: sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti
  • Big Data & Analytics: analisi di base dati per ottimizzare i prodotti e i processi produttivi

L’attività formativa coinvolgerà dei settori aziendali specifici come informatica, vendite, marketing e tecniche e tecnologie di produzione, come esplicitato dall’Allegato A della Legge di Bilancio 2018 per l’elenco completo dei settori.

Chi può richiederlo?

Al Bonus si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate.
Il Bonus si rivolge a:

  • Le imprese presenti sul territorio italiano, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali
  • Gli enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa
  • Le imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano

Sono perciò escluse le “imprese in difficoltà”, come definite dall’articolo 2, punto 18, del Regolamento UE n.651/2014.
Il credito d’imposta viene calcolato sulle spese sostenute nel periodo successivo al 31/12/2019 e viene accordato solamente dopo aver ricevuto tutta la documentazione che attesta che l’impresa abbia assolto tutti i suoi doveri davanti alla Legge.
Il limite di spesa introdotti dalla Legge di Bilancio 2020 sono:

  • nei confronti delle piccole imprese: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300mila euro
  • per le medie imprese: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250mila euro
  • nei confronti delle grandi imprese: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250mila euro

Per quanto riguarda la formazione di dipendenti considerati svantaggiati o molto svantaggiati, si può avere un raggiungimento quasi del 60%.
Una volta ottenuto il Bonus, ricordati di conservare tutte le ricevute, poiché potrai recuperare gli incentivi solo avendo tutta la documentazione necessaria.

A chi è destinato?

I destinatari di queste attività formative sono:

  • Personale dipendente
  • Lavoratori con contratto di apprendistato
  • Collaboratori legati all’impresa da contratti diversi da quelli di lavoro subordinato o di apprendistato, che possono partecipare alle attività ma non vengono considerati ai fini del calcolo di credito d’imposta

Le attività formative sono di norma affidate all’azienda, ma nel caso in cui provenissero da soggetti esterni, essi devono essere:

  • commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia
  • commissionate a università pubbliche o private (e a strutture connesse)
  • soggetti accreditati presso fondi interprofessionali
  • istituti tecnici superiori
  • soggetti con certificazione di qualità in linea con le disposizione europee

Le attività di formazione possono essere impartite anche in modalità e-learning (online), ma quest’ultima modalità soltanto nel caso in cui le aziende abbiano adottato degli strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative, attraverso la disposizione di questionari di verifica in momenti del tutto casuali, selezionato in maniera casuale dal sistema interno di un set di domande. In caso di risposta errata, l’utente dovrà rivedere l’unità prima di procedere con il corso. Inoltre deve essere stabilito un momento di verifica finale, con almeno una domanda su ogni ora di lezione svolta.
Il Bonus Formazione 4.0 va visto come un’opportunità per la tua azienda di formare il personale su tematiche in continua evoluzione, affinché padroneggi tecniche innovative di marketing, sviluppando le sue skill anche in un orizzonte di medio e lungo termine per darti un vantaggio sulla concorrenza e permettendo a te e alla tua azienda di stare al passo con la continua evoluzione del mondo digitale.

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